Art. 15.

      1. Il Consiglio dei ministri, in relazione alle determinazioni di cui al comma 9 dell'articolo 14 in ordine all'individuazione del sito o dei siti, adotta altresì le misure, anche di carattere finanziario e tributario, volte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti citati.
      2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la regione o la provincia autonoma interessata.